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INFORMAZIONE N° 6

DICEMBRE 2009

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE

 

 

Mauro Bolchi

Resp. SPP

Adalgisa Scalfi

Ass. Amm.vo

Sonia Cavenago

Addetto SPP

Paola Caruso

Addetto SPP

 

Tel. 026363.2516 - 2615 - 2746

Fax. 0263632521

E-mail: puntosicurezza@fbf.milano.it

 

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Argomento di questo numero è la responsabilità amministrativa delle aziende. L’art. 9 della legge 3 agosto 2007 n. 123 ha esteso l’ambito applicativo della responsabilità da reato degli enti alla materia degli infortuni sul lavoro. Anche l’art. 300 del D. Lgs. 81/08 ha, a sua volta, modificato i profili sanzionatori della responsabilità dell’ente da omicidio colposo, lesioni gravi e gravissime derivanti dalla violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

 

Il D.Lgs. 231del 2001 prevede la responsabilità amministrativa delle imprese per diversi reati tra i quali, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, concussione e corruzione, reati societari, abusi di mercato, ecc.

La legge 3 agosto 2007, n. 123 ha esteso il campo di applicazione del D. Lgs. n. 231 del 2001 ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. Con il D.Lgs. n. 81/2009 e s.m.i. sono state inasprite le sanzioni per l'inosservanza delle regole di prevenzione e protezione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Senza entrare nel merito dello schema della responsabilità degli enti, è sufficiente ricordare che la stessa, sorge a seguito della commissione dei reati sopra citati sia da parte dei suoi amministratori che dei dipendenti nell’interesse, o a vantaggio, dell’ente stesso. L’ente è pertanto chiamato a rispondere in sede penale accanto alle persone fisiche che hanno realizzato il reato e a dimostrare la propria diligenza organizzativa.

Il D.Lgs. n. 81/09 e s.m.i., infatti, dispone che il “modelli di organizzazione e di gestione” idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D.Lgs. 231/2001, deve essere adottato ed efficacemente attuato.

I modelli di organizzazione aziendale rispondenti alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007, si presumono conformi ai requisiti previsti dal Testo Unico per le parti corrispondenti.

È bene ricordare che la valutazione della validità del modello adottato e della sua efficace attuazione si avrà solo in sede di accertamento penale, ed è comunque formulata dal giudice, ovvero, la prova della solidità del modello si avrà solo nel malaugurato caso di procedimento penale per uno dei reati considerati dalla normativa.

Superando i risvolti di natura giuridica, appare innegabile che garantire un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici discendenti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro significa in primo luogo, prevenire e ridurre gli impatti degli infortuni e delle malattie nei luoghi di lavoro. Inoltre, per le motivazioni esposte, il modello di organizzazione e di gestione previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. è il mezzo attraverso il quale l’ente ha l’opportunità di dimostrare la propria diligenza organizzativa e di vedersi riconosciuta l’efficacia esimente verso la responsabilità di tipo amministrativo.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione